IL TAR CALABRIA RIGETTA IL RICORSO PRESENTATO DALL’EX SINDACO ONOFRIO MARAGO’ CONTRO L’AMMINISTRAZIONE PEZZO
D’appresso il testo integrale della sentenza:
00051/2022 REG.PROV.COLL.
01704/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1704 del 2021, proposto da
Onofrio Marago’, rappresentato e difeso dall’avvocato Carla Piro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant’Onofrio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio;
U.T.G. – Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ai sensi dell’art. 23 c.p.a. dal Vice Prefetto
Dott. Roberto Micucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Antonino Pezzo, Giuseppe Alibrandi, Barbieri Roberto, Annamaria Donato,Antonio Figliano, Rossana La Fortuna, Nicola Lopreiato, Pietro Lopreiato,Rosa Maria Malfitano, Antonio Mazza, Domenico Pezzo, Giovanni Carlo Piella, Domenico Pileci, Giuseppe Treccozzi, Vincenzo Cugliari, Coraggio Italia, Antonio Raffaele Corigliano, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di ammissione lista “CORAGGIO SANT’ONOFRIO” ed annullamento per invalidità derivata della proclamazione a sindaco del candidato collegato alla predetta lista, arch. Antonino Pezzo, e dei consiglieri comunali della lista “CORAGGIO SANT’ONOFRIO”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sant’Onofrio e di U.T.G.
– Prefettura di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2022 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Il Sig. Maragò Onofrio, cittadino elettore del Comune di Sant’Onofrio (VV) nonché candidato a Sindaco risultato non vincitore ma eletto a consigliere di minoranza, ha impugnato gli atti epigrafati, relativi all’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Sant’Onofrio, svolta il 3 ed il 4 ottobre 2021, alla quale erano candidati alla carica di Sindaco l’arch.Antonino Pezzo con la lista “CORAGGIO SANT’ONOFRIO” e lui stesso con la lista “TRE SPIGHE”.
2- In data 4.9.2021 entrambe le liste venivano ammesse dalla Commissione elettorale circondariale di Vibo Valentia alla competizione elettorale.
3- All’esito della competizione elettorale, l’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali del Comune di Sant’Onofrio proclamava eletto alla carica di Sindaco l’arch. Antonino Pezzo, avendo questi acquisito voti 920 contro gli 802 voti conseguiti dal ricorrente e si procedeva alla proclamazione degli eletti alla carica di Consiglieri comunali.
4- Tanto premesso, con l’epigrafato ricorso viene contestata la legittimità dell’ammissione della lista “CORAGGIO SANT’ONOFRIO”, da cui discenderebbe, per invalidità derivata, la proclamazione dell’arch. Antonino Pezzo alla carica di sindaco e la proclamazione dei relativi consiglieri comunali da esso derivati.
5- Le doglianze sono affidate ai seguenti motivi di diritto:
1)ILLEGITTIMA AMMISSIONE DELLA LISTA “CORAGGIO
SANT’ONOFRIO” per violazione dell’art. 2 D.P.R. n. 132/1993.
Viene contestata la mancata esclusione della lista “CORAGGIO SANT’ONOFRIO” in quanto, nonostante sia stata presentata in nome e per conto del partito politico “CORAGGIO ITALIA”, gruppo politico nato il 26.5.2021 e trasformatosi in partito politico il 14.7.2021 con una rappresentanza parlamentare di 24 deputati e di 7 senatori, e dunque sia espressione, anche per facta concludentia, di tale partito, la sua presentazione
non è stata accompagnata dalla dichiarazione sottoscritta e autenticata dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari provinciali di essi attestante che la predetta lista o le candidature venivano presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.
2) ILLEGITTIMITA’ DELL’AMMISSIONE DELLA LISTA “CORAGGIO SANT’ONOFRIO” per violazione dell’art. 30 del D.P.R. 15 maggio 1960 n.ECCESSO DI POTERE per difetto di istruttoria, erroneità e/o falsità dei presupposti.
Il contrassegno della lista “CORAGGIO SANT’ONOFRIO” riprodurrebbe elementi caratterizzanti ed individualizzanti la suddetta lista “CORAGGIO ITALIA”, così da risultare – come assume il ricorrente essere avvenuto – facilmente confondibile con quest’ultima e tale, quindi, da indurre in errore l’elettore sulla identità del partito o del raggruppamento politico dal quale sarebbe deviando così la libertà di voto, in violazione del citato art. 30 del D.P.R. n. 570/1960.
3) ILLEGITTIMA AMMISSIONE DELLA LISTA “CORAGGIO SANT’ONOFRIO” per violazione dell’art. 28 del D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 3 L. 25 marzo 1993 n. 81.
Il ricorrente contesta l’ammissione della lista per il fatto che il relativo atto di presentazione – il quale consta di un totale di n. 5 fogli, oltre la “duplice sembianza” del primo foglio, dei quali: a) i primi quattro fogli contengono l’atto principale con le firme di n. 12 sottoscrittori su modello di “Atto principale” predisposto dal Ministero dell’Interno; b) il quinto foglio contiene (in guisa di “Atto separato”) altre n. 6 firme di sottoscrittori) – è composto da fogli che, oltre a non essere numerati, sarebbero anche “sciolti” in quanto non collegati fra di loro per formare un unicum ma soltanto spillati e senza alcun timbro trasversale di congiunzione da parte del soggetto autenticante, apposto in verticale solo sul margine sinistro di ciascun foglio.
4) ILLEGITTIMA AMMISSIONE DELLA LISTA “CORAGGIO SANT’ONOFRIO” per illegittima autenticazione delle firme di n. 12 sottoscrittori – Violazione combinato disposto art. 28 D.P.R. n. 570/1960,artt. 14, co. 2, L. n. 53/1990 e artt. 1, lett. i) e art. 21, 2° co., del D.P.R. n. 445/2000 – Violazione art. 3, co. 1, L. n. 81/1993 e art. 2, co. 1, d.l. n. 25/2021, conv, L. n. 58/2021, art. 32, 3° co. D.P.R. n. 570/1960.
Osservato che la validità dell’autenticazione postuli indefettibilmente la verifica dell’identità del sottoscrittore e l’attestazione, con relativa sottoscrizione dell’ufficiale autenticante, che il primo ha sottoscritto il modulo dinanzi a quest’ultimo, rileva il ricorrente che mancherebbe l’attestazione di avvenuta identificazione di n. 12 sottoscrizioni di elettori (di cui alla terza e quarta pagina del modulo “Atto principale”) essendo presente soltanto la sottoscrizione ed il timbro dell’ufficiale autenticante.
Soggiunge il ricorrente che tale carenza non potrebbe essere surrogata dall’attestazione di cui alla ufficiale alla successiva pagina (la quinta) in quanto tale foglio costituisce, per le ragioni di cui al motivo precedente, un foglio sciolto, inidoneo a riportare la riferibilità delle attestazioni ivi contenute anche a quelle delle pagine precedenti ma anche perché la sottoscrizione del soggetto autenticante e relativa timbratura, apposta in calce al quarto dei “fogli sciolti” avrebbe tolto continuità, facendo venire meno l’altro essenziale requisito della necessità che l’autenticazione avvenga “di seguito” e non con un intervallo grafico e compilativo fra la parte finale del modulo “atto principale” (il quarto foglio sciolto) e l’inizio del foglio aggiuntivo (il quinto foglio sciolto a valere da “atto separato”). Da ciò, nella prospettazione del ricorrente, deriverebbe la nullità delle citate n. 12 sottoscrizioni e l’inammissibilità della lista “CORAGGIO SANT’ONOFRIO”, in quanto legittimamente sottoscritta da un numero di persone al di sotto del minimo legale.
5) ILLEGITTIMA AMMISSIONE alla competizione elettorale del candidato Roberto Barbieri della lista “CORAGGIO SANT’ONOFRIO” per mancata produzione del certificato elettorale. Violazione art. 28, co. 5, e art. 32, co. 7,3) del D.P.R. n. 570/1960.
Il ricorrente contesta l’ammissione della candidatura di Barbieri Roberto nonostante il mancato deposito del certificato elettorale, che non risulterebbe dagli atti.
6) ILLEGITTIMA AMMISSIONE ALLA COMPETIZIONE
ELETTORALE del candidato consigliere comunale Domenico Pileci (lista CORAGGIO SANT’ONOFRIO). Violazione combinato disposto artt. 28,4, e 32, co, 7, n. 2 e 33, lett. c, D.P.R. n. 570/1960 e art. 21, co. 2, D.P.R.445/2000.
Il ricorrente contesta la validità della dichiarazione di accettazione della candidatura a consigliere comunale del signor Domenico Pileci (poi proclamato eletto ed attualmente in carica nello schieramento “CORAGGIO SANT’ONOFRIO”) che non recherebbe la sottoscrizione dell’ufficiale autenticante ma unicamente il suo timbro, ragion per cui l’ammissione sarebbe avvenuta in violazione dell’art. 28, co. 4, del D.P.R. n. 570/1960 per il quale le dichiarazioni di accettazione della candidatura a consigliere comunale devono essere sottoscritte dal candidato consigliere comunale ed autenticate da un pubblico ufficiale.
7) ILLEGITTIMA AMMISSIONE DELLA LISTA “CORAGGIO SANT’ONOFRIO” per violazione dell’art. 71, comma 3 bis, del d.lgs. n. 267/2000 – Richiesta di sollevare QUESTIONE DI LEGITTIMITA’COSTITUZIONALE.
Il ricorrente contesta l’ammissione della lista “CORAGGIO SANT’ONOFRIO” in quanto composta da n. 9 candidati di sesso maschile e da n. 3 candidati di sesso femminile, nonostante la violazione del principio della necessaria rappresentanza di entrambi i sessi sancito dall’art. 71, comma 3 bis, prima parte, del d.lgs. n. 267/2000.
Quanto all’inapplicabilità dell’art. 30 lettera d) bis e lettera e) D.P.R. n. 570 del 1960, che non prevede la sanzione dell’esclusione (o della riduzione dei suoi candidati del sesso prevalente) le liste non rispettose di tale principio nei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, tra i quali rientra il Comune di Sant’Onofrio, deduce violazione degli artt. 51, 3 e 117 comma 1 (quest’ultimo in relazione all’art. 14 CEDU, art. 1 Protocollo Addizionale n. 12) della Costituzione e chiede al Tribunale di sollevare la questione di costituzionalità della dell’art. 71, comma 3-bis, d.lgs. 267/2000 nella parte in cui non prevede la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nonché dell’art. 30 lett. d) bis e lett. e) DPR 570/60, nella parte in cui esclude dal regime sanzionatorio sub specie “esclusione della lista” o “riduzione dei candidati nella lista del genere prevalente”, le liste elettorali presentate in violazione della necessaria rappresentatività di entrambi i sessi in riferimento ai comuni con meno di 5.000 abitanti.
8) ILLEGITTIMA formazione, presentazione ed ammissione della lista “CORAGGIO SANT’ONOFRIO” per sopravvenuta mancanza del numero minimo di candidature. Violazione combinato disposto artt. 73, co. 1, art. 71, co. 8 e 75, co. 8, d.lgs. n. 267/2000 e art. 16, co. 17, d.l. n. 138/2011, conv. L. n. 148/2011.
Con il presente motivo, “di chiusura”, il ricorrente osserva come l’accoglimento congiunto dei motivi n. 5, n. 6 e n. 7, facendo venire meno nella lista “CORAGGIO SANT’ONOFRIO” n. 5 candidati a consigliere comunale, determinerebbe la presenza di un numero di candidatti inferiore al minimo previsto dalla legge (n. 9) e la renderebbe inammissibile.
6- Con decreto presidenziale n. 310/2021 del 5.11.2021 è stata fissata l’udienza di discussione ed è stato ordinato al ricorrente di notificare copia del ricorso e del decreto alle parti che possono avere interesse entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto depositando nei dieci giorni successivi la copia medesima con la prova dell’avvenuta notificazione insieme con gli atti e i documenti del giudizio.
7- In data 19.11.2021 il ricorrente ha depositato i documenti attestanti l’adempimento al succitato decreto presidenziale.
8- Con atto depositato il 23.11.2021 si è costituita la Prefettura di Vibo Valentia ai sensi dell’art. 23, comma 1, c.p.a., senza il ministero dell’Avvocatura dello Stato, depositando direttamente presso la Segreteria del T.A.R. la propria relazione informativa, nella quale viene sostanzialmente eccepita l’inammissibilità del ricorso per omessa evocazione in giudizio della Commissione Elettorale Circondariale di Vibo Valentia, non surrogabile utilmente dall’evocazione in giudizio della Prefettura – U.T.G. di Vibo Valentia, essendo la C.E.C. un organo autonomo e non dipendente dalla Prefettura né ha sede presso la Prefettura medesima bensì presso il Comune capoluogo del circondario (nel caso di specie il Comune di Vibo Valentia).
- Con atto depositato il 26.11.2021 si è costituito il Comune di Sant’Onofrio,il quale ha eccepito inammissibilità del ricorso per tardività, dovuta ad omessatempestiva impugnazione, ai sensi dell’art. 129 c.p.a., dell’atto di ammissionedella lista controversa, nonché inammissibilità per carenza di interesse eassenza di prova di resistenza e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
10- Con memoria depositata il 23.12.2021 parte ricorrente ha rinunciato ai motivi n. 3 e n. 5 del ricorso introduttivo, insistendo per l’accoglimento delle altre censure.
11- Seguiva memoria di replica della resistente.
12- All’udienza pubblica del 19.1.2022 il ricorso veniva discusso e ritenuto in decisione.
DIRITTO
13- Preliminarmente, va disattesa l’istanza (pag. 26 del ricorso) di concessione di termine per la proposizione delle querele di falso subordinatamente al motivo di censura n. 2 (restando irrilevante l’analoga richiesta per il motivo n. 5, cui il ricorrente ha rinunciato).
Dalla disamina delle censure addotte nel motivo n. 2 (pagg. 9-15 del ricorso) non è dato individuare in modo specifico né gli atti relativamente ai quali è dedotta la falsità né le ragioni a sostegno della contestazione.
14- Tanto rilevato, occorre a soffermarsi sulle eccezioni di rito formulate dall’Amministrazione resistente.
15- Viene preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività.
15.1- L’eccezione è infondata.
15.2- Come osservato in giurisprudenza “Ai sensi dell’art. 129 c.p.a., come novellato dal d.lg. 14 settembre 2012, n. 160, fra i provvedimenti che vanno immediatamente impugnati, in quanto lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale, non vanno inclusi anche gli atti di ammissione di candidati o liste dif erenti da quelle del ricorrente, non potendo detta norma applicarsi al di là dei casi da essa specificamente previsti, attesa la sua natura derogatoria rispetto ad altre regole processuali di portata generale” (Consiglio di Stato, Sez. III, 18.5.2016, n. 2073).
15.3- Ne consegue che nessun onere aveva il ricorrente di impugnare illo tempore l’atto di ammissione della lista avversaria.
16- Viene quindi scrutinata l’eccezione di inammissibilità per difetto di regolare instaurazione del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio della Commissione elettorale circondariale, formulata dalla Prefettura.
16.1- L’eccezione è infondata.
16.2- Con riferimento ai giudizi di cui all’art. 130 c.p.a. (attinenti non alla mancata ammissione della propria lista ma alla contestazione delle risultanze delle operazioni elettorali sia pure relativamente all’avvenuta ammissione di altre liste) osserva la giurisprudenza che “nei giudizi elettorali dinanzi al giudice amministrativo parte necessaria è il Comune, e non già l’Amministrazione statale cui appartengono gli organi preposti alle operazioni; pertanto, la Commissione e la Sottocommissione elettorale circondariali, organi per loro natura neutrali, non sono parti necessarie del giudizio relativo al verbale di proclamazione degli eletti, e la legittimazione passiva è riconducibile, in tal caso, solo all’Ente locale interessato, il quale si appropria del risultato elettorale e vede riverberarsi su di sé gli ef etti dell’annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti (cfr., ex multis, CGA, 22 gennaio 2013 n. 28)” (ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 9.10.2014, n.2687).
17- Nel merito il ricorso è infondato.
18- Viene scrutinato il primo motivo di ricorso.
18.1- Il motivo è infondato.
18.2- L’art. 30, 1° comma, del D.P.R. n. 570 del 1960 dispone che: “1. La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature: (…) b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore”.
L’art. 2 del D.P.R. n. 132 del 1993 dispone che “1. Fermo il disposto dell’art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all’atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso”.
18.3- È stato osservato in giurisprudenza che “La disciplina risultante dal combinato disposto delle due norme è la seguente le liste che intendono competere alle elezioni comunali per potere utilizzare il simbolo di un partito o gruppo che abbia conseguito almeno un seggio in parlamento necessitano di apposita attestazione che le liste stesse vengono presentate in
nome e per conto del partito o gruppo. In difetto è necessario utilizzare un simbolo che rispetti le previsioni di cui all’art. 30 e cioè che non sia identico o facilmente confondibile con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducente simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore” (T.A.R. Liguria, Sez. II, 25.10.2004, n.1504).
18.4- Nel caso di specie, da una disamina della documentazione in atti non risulta che la lista “CORAGGIO SANT’ONOFRIO” abbia utilizzato il simbolo del partito politico “CORAGGIO ITALIA” né risulta che abbia utilizzato il nome del suddetto partito politico e tanto costituisce ragione sufficiente per escludere l’applicabilità della suddetta disposizione e rigettare le doglianze a ciò connesse, rispetto alla quale risultano non centrate le deduzioni della ricorrente che ricava un’efficiente correlazione da informazioni acquisite su siti internet o tratte dalla stampa, che, oltre a risultare privi di pregnanza, non possono surrogare la mancata utilizzazione di simbolo e nome del suddetto partito politico.
18.5- Peraltro, anticipando argomentazioni di cui al successivo motivo di ricorso, le mere somiglianze lessicali del nome della lista o le somiglianze del simbolo non consentono di pervenire a diversa conclusione (favorevole cioè, al ricorrente), atteso che le differenze – di nome e simbolo – fanno venir meno la piena sovrapponibilità con quella del suddetto partito politico.
18.6- Per mera completezza si soggiunge che – avendo la norma suddetta il fine di evitare che una lista possa “collegarsi” ad un partito o gruppo politico presente in Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, utilizzandone il simbolo, qualora non abbia avuto l’avallo del segretario politico di quest’ultimo, gli elementi indiziari offerti da parte ricorrente (che, nella sua prospettazione, intenderebbero un apparentamento “per facta concludentia”), portati alle logiche conseguenze, deporrebbero proprio, sempre, a livello indiziario, per l’avvenuta acquisizione, sempre “per facta concludentia” dell’avallo richiesto dalla norma.
18.7- Sempre per completezza, le conclusioni ora rassegnate rendono irrilevante la questione circa il contenuto del verbale del Segretario comunale del 4.9.2021 in ordine alla presenza, o meno, della suddetta dichiarazione del Presidente o del Segretario del partito.
19- Viene quindi scrutinato il secondo motivo di ricorso.
19.1- Il motivo è infondato.
19.2- È stato osservato da questa Sezione (con riferimento all’art. 33 ma con considerazioni estensibili all’art. 30, comma 1, lettera b, stante l’identica formulazione) che “L’art. 33 comma 1 lett. b, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 – secondo il quale vanno ricusati i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l’elettore – va interpretato alla luce del più elevato livello di maturità e di conoscenze acquisite dall’elettorato rispetto alla situazione apprezzata dal legislatore del 1960, ma ciò implica soltanto che l’interprete deve fare riferimento alla normale diligenza dell’elettore medio di oggi, notoriamente munito di un bagaglio di conoscenze e di una capacità di discernimento ben superiori a quelli d’un tempo: vi è, in particolare, insussistenza del pericolo di confusione tra due simboli, in presenza di elementi di dif erenziazione presenti prevalenti sugli elementi accomunanti i due contrassegni” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 7.9.2020, n.1439).
19.3- Come già anticipato nello scrutinio del motivo precedente, nel caso di specie per un verso le denominazioni dei due simboli “CORAGGIO ITALIA” e “CORAGGIO SANT’ONOFRIO” non coincidono, né coincidono le relative dimensione tipografiche. Per quanto concerne poi la struttura del simbolo, mentre il cerchio esterno del simbolo “CORAGGIO SANT’ONOFRIO” presenta un unico colore blu, il cerchio esterno del simbolo “CORAGGIO ITALIA” reca per l’intera metà superiore il tricolore italiano, ragion per cui esso risulta, all’evidenza, ben più elaborato e composto di quattro colori nettamente distinti tra loro e ben distinguibili.
19.4- Da quanto ora esposto risulta che gli elementi che distinguono i due simboli sono ragionevolmente maggiori di quelli che li accomunano.
19.5- Le suddette conclusioni, a ben vedere, vengono corroborate dagli ulteriori elementi indiziari prodotti dal ricorrente, atteso che, a tutto concedere, le dedotte “confusioni” (di elettori che avrebbero espresso la propria preferenza per un candidato al consiglio comunale nella lista “CORAGGIO SANT’ONOFRIO”, ovviamente non presente, però in corrispondenza del contrassegno “CORAGGIO ITALIA”) che avvalorerebbero la tesi della confondibilità tra i simboli, in realtà sono prive di consistenza atteso che le criticità riportate si ridurrebbero a non più di n. 8 casi complessivi, numero evidentemente assai modesto rispetto alla platea degli elettori.
20- Avendo parte ricorrente rinunciato al terzo motivo di ricorso, viene scrutinato il motivo n. 4.20.1- Il motivo è infondato.
20.2- Premesso che, come sostanzialmente riconosciuto dalla ricorrente nella memoria del 23.12.2021 (e come è peraltro riscontrabile nella realtà) i fogli costituenti l’atto di presentazione della lista con l’indicazione e l’autentica dei sottoscrittori costituiscono un unico documento inscindibile e non si risolvono in meri fogli “sciolti”, il fatto che nella parte finale del recto del quinto foglio l’ufficiale autenticante abbia dichiarato la veridicità ed autenticità delle firme apposte in sua presenza dagli elettori presentatori, di cui viene specificato il numero di 18 (corrispondente al numero complessivo dei sottoscrittori presenti nel documento), con contestuale identificazione degli stessi dal documento segnato a margine di ciascuno, costituiscono elementi idonei e sufficienti a ritenere l’avvenuta autenticazione immune dalle censure formulate dal ricorrente.
20.3- Per completezza, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, l’aver l’ufficiale autenticante apposto la propria sottoscrizione anche nel recto del quarto foglio costituisce circostanza del tutto neutra in ordine alla validità dell’atto ed è del tutto inidonea a comportare una “soluzione di continuità”, sia per la neutralità in sé di tale sottoscrizione sia perché, in ogni caso, l’ufficiale autenticante ha barrato (con valore di evidente cancellazione) la dicitura dell’avvenuta autentica, con il che viene confermato, ove fosse necessario, che l’unica autenticazione delle firme dei sottoscrittori è quella contenuta in calce al documento (nel recto del foglio n. 5).
21- Avendo parte ricorrente rinunciato al quinto motivo di ricorso, viene scrutinato il motivo n. 6.
21.1- Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
21.2- L’esclusione del candidato Pileci (anche in ragione di quanto di esporrà nello scrutinio dei successivi motivi di ricorso) non comporterebbe infatti la presenza, nella lista “CORAGGIO SANT’ONOFRIO”, di un numero di candidati inferiore al numero minimo stabilito dalla legge, ragion per cui il suo accoglimento non inficerebbe l’inammissibilità della stessa (né, si soggiunge solo per completezza, il numero di preferenze da questi riportato, pari a n. 37, sarebbe idoneo a colmare il divario di n. 118 preferenze esistente fra le due liste in competizione).
21.3- Sempre per completezza, non assumono pregio le argomentazioni del ricorrente, contenute nella memoria depositata il 23.12.2021, che individua il suo interesse a non avere, tra gli avversari nella maggioranza, il sig. Pileci, atteso che – nell’ambito del presente giudizio nel quale si contesta l’ammissione della lista “Coraggio Sant’Onofrio” – l’interesse del ricorrente tutelato dall’ordinamento è quello di travolgere la lista contestata ed il suo candidato a Sindaco, ragion per cui quanto rappresentato dal ricorrente costituisce un interesse di mero fatto privo di consistenza giuridica.
22- Vengono infine scrutinati congiuntamente i motivi n. 7 e n. 8 di ricorso, in quanto tra loro connessi. 22.1. I motivi sono nel loro complesso inammissibili.
22.2- L’art. 71, comma 3-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 dispone che “Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000
abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi”.
L’art. 30, 1° comma del D.P.R 570 del 1960 dispone:
-lettera d-bis): “verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall’ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l’ammissione della lista medesima”;
-lettera e): “ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
22.3- Ne consegue che, non applicandosi il suddetto art. 71, comma 3 bis del d.lgs. n. 267 del 2000 al Comune di Sant’Onofrio (avente popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come rilevato dallo stesso ricorrente), la mancata esclusione di un numero di candidati di riportare alle proporzioni di legge non è censurabile.
22.4- Per mera completezza, si osserva che, a tutto concedere e anche a ritenere applicabile la suddetta regola per cui “nessun sesso può avere più di due terzi rispetto ai candidati”, non ne sarebbe derivato alcun beneficio all’odierna ricorrente.
22.5- Difatti, l’applicabilità di tale rapporto al caso de quo comporterebbe che – essendo la lista “CORAGGIO SANT’ONOFRIO” composta da n. 9 uomini e 3 donne – al fine di ristabilire il rapporto voluto dalla norma (ossia due terzi ed un terzo rispetto al numero dei candidati intesi come componenti del consiglio comunale) sarebbe sufficiente eliminare n. 1 candidato di sesso maschile, ma ciò, per un verso, non farebbe scendere il numero di candidati della lista al di sotto del numero legale. Va aggiunta che, anche a seguire le argomentazioni del ricorrente che pone l’accento sul differenziale dei voti conseguiti dalle liste con la presenza dei candidati asseritamente “eccedenti” il limite di genere, tale esclusione risulterebbe comunque neutra avendo il Pileci conseguito, come si è pocanzi osservato, n. 37 preferenze a fronte di un divario di n. 118 preferenze tra le due liste.
22.6- Ma neanche qualora, sempre a tutto concedere, si seguissero le argomentazioni del ricorrente che assume l’escludibilità di n. 3 candidati di genere maschile (per riportare il numero di candidati uomini a 6 e dunque rispettoso del rapporto rispetto a n. 3 candidati donne), la lista del ricorrente otterrebbe alcun beneficio.
Difatti, in tal caso, applicando pedissequamente il succitato art. 30, comma 1, lettera d-bis), si dovrebbe procedere all’esclusione dei candidati Domenico Pileci, Giovanni Carlo Piella e Domenico Pezzo, ma non anche del candidato Antonio Mazza.
Difatti, l’argomentazione del ricorrente, per la quale il candidato Pileci andrebbe di per sé considerato non candidabile in base a quanto asserito nel motivo n. 6), non è comunque fondata, non comportando un’eventuale illegittima sua candidatura il fatto che egli non debba essere comunque considerato, in quanto comunque inserito nell’ambito della lista elettorale e idoneo a contribuire alla determinazione dei rapporti di genere tra i candidati.
Ne consegue che, con l’eventuale eliminazione di n. 3 candidati di genere maschile, per un verso la lista “CORAGGIO SANT’ONOFRIO” non scenderebbe oltre la soglia minima di ammissibilità, restando composta da n. 9 componenti (n. 6 di genere maschile e n. 3 di genere femminile) e, per altro verso, anche a seguire le suddette argomentazioni del ricorrente in ordine alle preferenze conseguite, il differenziale di preferenze ottenuto dai candidati ipoteticamente eccedenti il limite massimo, pari a 95 voti (come si desume dai verbali versati in atti) sarebbe comunque insufficiente a colmare la differenza di preferenze complessivamente esistenti tra le due liste.
22.7- Per completezza, si osserva che la dedotta questione di illegittimità, con cui parte ricorrente ha chiesto che il Collegio “sospenda il procedimento e rimetta alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 71 co 3 bis D. Lvo 267/2000 nella parte in cui non prevede la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nonché dell’art. 30 lett.d) bis e lett. e) DPR 570/60, nella parte in cui esclude dal regime sanzionatorio sub specie “esclusione della lista” o “riduzione dei candidati nella lista del genere prevalente”, le liste elettorali presentate in violazione della necessaria rappresentatività di entrambi i sessi in riferimento ai comuni con meno di 5.000 abitanti” – è inammissibile per quanto di seguito esposto.
22.7.1- La ricorrente ha affermato, in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, che “Per quanto riguarda il profilo della non manifesta infondatezza si rinvia, invece, alle pertinenti argomentazioni di cui all’ordinanza Consiglio di Stato, III sez, n. 4294 del 4 giugno 2021 (vds. DOC. N. 21), da intendersi tutte qui pedissequamente riprodotte”.
Orbene, essendo la suddetta eccezione sviluppata esclusivamente ob relationem, ossia mediante mero richiamo ad un’ordinanza del Consiglio di Stato e priva di sviluppo autonomo, essa è da ritenersi inammissibile, non avendo il ricorrente adeguatamente sviluppato specifiche argomentazioni che siano riferibili al caso oggetto della concreta controversia.
22.7.2- Rileva comunque il Collegio che la fattispecie alla base del suddetto deferimento alla Corte costituzionale risulta non sovrapponibile a quella oggetto dell’odierna controversia, circostanza che, oltre a confermare le conclusioni sopra rassegnate in ordine all’inammissibilità dell’eccezione formulata dalla ricorrente, finisce per comportarne l’irrilevanza nella presente controversia.
22.7.3- Difatti, afferma il ricorrente, in ordine alla rilevanza della questione, che “Risultato utile e vantaggioso essi conseguirebbero anche qualora le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale comporterebbero (sulla scorta delle opzioni previste nell’art. 33 del D.P.R. n. 570/1960) la mera eliminazione dalla lista dei candidati dei signori Giovanni Carlo Piella, Domenico Pezzo e Antonio Mazza (gli ultimi della lista di sesso maschile, escluso Pileci Domenico da escludere già per quanto rilevato al precedente Motivo n. 6), giacchè la loro eliminazione (compresi i voti da loro conseguiti per un totale di 151 voti – (…) annullerebbe lo scarto esistente (118 voti), in termini di voti conseguiti favorevoli e validi, fra la lista “TRE SPIGHE” ed il candidato a sindaco, Onofrio Maragò, e quella “CORAGGIO SANT’ONOFRIO” ed il suo candidato a Sindaco, facendo conseguire al candidato a sindaco, Onofrio Maragò, odierno ricorrente, ed alla lista “TRE SPIGHE” a lui collegata la maggioranza dei suf ragi validi per essere proclamata vincitrice di quella competizione elettorale.
Pari risultato vantaggioso ed utile verrebbe, infine, conseguito anche se quella declaratoria di illegittimità costituzionale comportasse la rinnovazione della competizione elettorale”.
22.7.4- Orbene, per avere un quadro completo della fattispecie occorre premettere che, come si evince dalla lettura della succitata ordinanza di remissione alla Consulta, nel caso ivi controverso veniva contestata l’ammissione, in un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di una lista composta da soli uomini.
In tale contesto, il giudice remittente ha evidenziato la onsapevolezza delle difficoltà di individuare materialmente donne candidate in contesti abitativi di piccole dimensioni, ma ritiene che detto argomento superabile per le ragioni riportate nella medesima ordinanza.
Inoltre, focalizzando il dato per cui il tema della controversia non è la scelta di articolare discipline diverse che tengono conto delle dimensioni dei Comuni, ma il non avere dato concretezza al principio di parità di genere, pur espressamente sancito dalla legge, nei Comuni fino a 5.000 abitanti e avere così garantito impunità a chi, nelle competizioni elettorali che si svolgono in tali enti, intende violarlo, pone la questione di legittimità costituzionale del succitato articolo n. 71 del d.lgs. n. 267 del 2000 anche sull’assunto per cui il tenore letterale della stessa non renderebbe praticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata nel senso che “(…) Si potrebbe in astratto sostenere che la presenza obbligatoria di persone appartenenti ad entrambi i sessi sia prescritta per tutti i Comuni, a prescindere dal numero di abitanti ma, nei Comuni con popolazione dai 5.000 ai 15.000 abitanti, tale presenza non possa essere rappresentata in misura superiore ai 2/3. In questa prospettiva e, ragionando a contrario, nei comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti dovrebbe essere assicurata la presenza di entrambi i generi nelle liste senza che venga in rilievo un limite minimo né massimo.
Tale prospettazione, però, non trova conforto né nell’interpretazione letterale né in quella sistematica”.
Alla luce di ciò, il Giudice “dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 51 primo comma, 3 secondo comma, 117 primo comma Cost. in riferimento all‟art. 14 CEDU, art. 1 Protocollo Addizionale n. 12, la questione di legittimità costituzionale, dell‟art. 71 co 3 bis D. Lvo 267/2000 nella parte in cui non prevede la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nonché dell‟art. 30 lett. d)-bis e lett.e) DPR 570/60 nella parte in cui esclude dal regime sanzionatorio sub specie “esclusione della lista”, le liste elettorali presentate in violazione della necessaria rappresentatività di entrambi i sessi in riferimento ai comuni con meno di 5.000 abitanti per contrasto con agli artt. 51 primo comma, 3 secondo comma, 117 primo comma Cost. in riferimento all‟art. 14 CEDU, art. 1 Protocollo Addizionale n. 12”.
22.7.5- Tanto chiarito, la lista “CORAGGIO SANT’ONOFRIO”, oggetto dell’odierna controversia, è composta da n. 9 candidati di sesso maschile e n. 3 candidati di sesso femminile, ragion per cui essa comprende una rappresentanza di genere femminile, sia pure non nel medesimo rapporto previsto per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
In tale ottica, l’eventuale accoglimento della questione di costituzionalità per come dedotta dal giudice a quo – la quale, come ora evidenziato, attiene alla “mancata previsione della necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti” nonché dell’art. 30, lettera d) bis e lettera e) del D.P.R. n. 560 del 1970 ove si esclude dal regime sanzionatorio dell’esclusione le liste predisposte in violazione della suddetta norma – non avrebbe ripercussioni nel caso controverso, non essendo revocabile in dubbio che la rappresentanza di genere – quantunque in termini di poco inferiori al minimo previsto per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti – sia stata comunque garantita.
23- In conclusione, il ricorso è infondato.
24- Il regime delle spese va così regolato:
– quelle tra il ricorrente e il Comune di Sant’Onofrio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
– le circostanze della controversia giustificano la compensazione rispetto alla Prefettura U.T.G. di Vibo Valentia;
– nulla con riferimento alle altre parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese di lite in favore del Comune di Sant’Onofrio, che liquida in complessivi euro 3.300,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese con la Prefettura – U.T.G. di Vibo Valentia, mentre nulla per le spese con riferimento alle altre parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022
con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Francesca Goggiamani, Referendario
Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico Gaglioti Giancarlo Pennetti
IL SEGRETARIO